Comune di Roccalveria
PoC dimostrativo

Sessione #21

Laura Esposito, Ufficio Segreteria Generale · creata il 02/10/2026 10:50 · 2 messaggi · 3 chiamate a tool

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Utente 02/10/2026 10:50:48

E' arrivata questa mail sulla casella istituzionale del Comune ed e' stata assegnata a: Cultura, sport e associazionismo. Da: Pippo pluto <pippo@gmail.com> Oggetto: cmna.REGISTRO UFFICIALE.2026.0168063.pdf Ricevuta il: 2 ottobre 2026, 10:49 --- CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI AREA PIANIFICAZIONE STRATEGICA DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA Ai Comuni della Città Metropolitana di Napoli Agli Assessori con delega al Turismo e Promozione del Territorio Oggetto: BMTA Paestum 2026 – Partecipazione dei comuni e raccolta delle informazioni territoriali Gentile Amministrazione, facendo seguito alla precedente comunicazione relativa alla realizzazione del Catalogo dei Comuni della Città Metropolitana di Napoli e alla partecipazione alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico (BMTA) di Paestum 2026, si ritiene utile richiamare l’attenzione delle Amministrazioni comunali sull’iniziativa e sulle relative modalità di partecipazione. La BMTA, in programma a Paestum dal 29 ottobre al 1° novembre 2026, rappresenta un’importante occasione di promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico, storico, culturale, paesaggistico, turistico ed enogastronomico dei territori. I Comuni interessati alla partecipazione sono invitati a presentare la relativa domanda entro e non oltre il 30 settembre 2026, secondo le modalità indicate nell’Avviso pubblicato dalla Città Metropolitana di Napoli, disponibile al seguente link: Avviso Partecipazione BMTA Paestum Si ricorda, inoltre, l’importanza della compilazione del questionario trasmesso con la precedente comunicazione, finalizzato alla raccolta delle informazioni relative alle peculiarità e alle eccellenze di ciascun territorio comunale. I contributi ricevuti consentiranno di alimentare il Catalogo dei Comuni della Città Metropolitana di Napoli e di individuare beni, luoghi, tradizioni, produzioni, attività, iniziative ed esperienze che potranno essere valorizzati e promossi nell’ambito della BMTA e delle successive manifestazioni alle quali la Città Metropolitana prenderà parte. Si invitano pertanto le Amministrazioni comunali interessate a trasmettere, entro il 30 settembre 2026, la domanda di partecipazione e il questionario debitamente compilato, corredati, ove disponibili, da immagini e materiali rappresentativi del territorio. La partecipazione e la collaborazione di ciascun Comune contribuiranno alla costruzione di una rappresentazione articolata e condivisa delle identità e delle eccellenze del territorio metropolitano, quale strumento di conoscenza e promozione a livello nazionale e internazionale. Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per eventuali informazioni o chiarimenti. Cordiali saluti. Il Consigliere Vincenzo Cirillo Delega in materia di Agricoltura e Promozione del Territorio --- Prepara la bozza di risposta al mittente. Prima verifica con i tool la disciplina che regge la richiesta - normativa nazionale e, se il settore e' coperto, la base di conoscenza dell'ente - e poi scrivi la mail. Se per rispondere servono dati che qui non ci sono, scrivilo fuori dalla bozza invece di inventarli.

Assistente 02/10/2026 10:51:16

Prima di redigere la risposta, verifico la copertura della base di conoscenza e la disciplina nazionale applicabile.

Il settore "Cultura, sport e associazionismo" non è coperto dalla base di conoscenza certificata del Comune di Roccalveria. Verifico ora la normativa nazionale pertinente (procedimento amministrativo e comunicazioni tra enti).

Ho tutti gli elementi per procedere. Ecco la mia analisi, seguita dalla bozza.


Analisi preliminare

Alcune osservazioni rilevanti prima della bozza:

  1. Settore non coperto dalla base KB: "Cultura, sport e associazionismo" non è tra i settori certificati dell'ente (coperti: edilizia, scuola, tributi). Non è quindi possibile fare riferimento a procedure o delibere interne. La decisione sulla partecipazione spetta agli organi competenti del Comune.

  2. Scadenza già decorsa: La domanda di partecipazione alla BMTA era richiesta entro il 30 settembre 2026. Oggi è il 2 ottobre 2026: il termine è scaduto. La mail risponde quindi a un'iniziativa alla quale il Comune non può più aderire (salvo che la Città Metropolitana accordi una proroga).

  3. Canale anomalo: La comunicazione è pervenuta da un indirizzo gmail privato (pippo@gmail.com), non da un indirizzo istituzionale della Città Metropolitana di Napoli. Questo è un elemento da segnalare: le comunicazioni tra enti dovrebbero transitare su PEC istituzionale, ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale. Il destinatario "Ai Comuni della Città Metropolitana di Napoli" non include Roccalveria, che non fa parte della Città Metropolitana di Napoli.

  4. Il Comune di Roccalveria non appartiene alla Città Metropolitana di Napoli: la comunicazione non sembra indirizzata correttamente.

Questi elementi vanno valutati dall'ufficio prima dell'invio. La bozza sotto assume che si voglia comunque riscontrare la mail con cortese declinatoria, segnalando i punti critici. Adatta il testo in base alle decisioni dell'ufficio Cultura e del Responsabile competente.

Non conosco l'indirizzo istituzionale dell'ufficio Cultura, né un eventuale indirizzo PEC della Città Metropolitana di Napoli a cui reindirizzare formalmente: inseriscili tu.

Risposta comunicazione BMTA Paestum 2026
Oggetto
RE: BMTA Paestum 2026 – Partecipazione dei comuni e raccolta delle informazioni territoriali

Gentile Consigliere Cirillo,

con riferimento alla comunicazione in oggetto, pervenuta in data 2 ottobre 2026, ci preme segnalare quanto segue.

Il Comune di Roccalveria non appartiene alla Città Metropolitana di Napoli e non rientra pertanto tra i destinatari istituzionali dell'iniziativa. La presente comunicazione sembra essere stata recapitata per errore.

Si segnala inoltre che il termine indicato per la presentazione della domanda di partecipazione e del questionario (30 settembre 2026) risulta già decorso alla data di ricezione della comunicazione stessa.

Si fa presente, infine, che la comunicazione è pervenuta tramite un indirizzo di posta elettronica ordinaria di natura privata, anziché tramite casella PEC istituzionale, come previsto per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni.

Distinti saluti.

[Nome e qualifica del Responsabile] Comune di Roccalveria [Indirizzo PEC istituzionale]

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Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni. (14)\n\n3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. (14)\n\n4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita' dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessita' del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione. (14)\n\n4-bis. Le pubbliche amministrazioni misurano e pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, nella sezione \"Amministrazione trasparente\", i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti modalita' e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti, nonche' le ulteriori modalita' di pubblicazione di cui al primo periodo.\n\n5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza. (14)\n\n6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad iniziativa di parte.\n\n7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.\n\n8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.\n\n8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, nonche' i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni.\n\n9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonche' di responsabilita' disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.\n\n9-bis. L'organo di governo individua un soggetto nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione o una unita' organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di piu' elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione e' pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto o dell'unita' organizzativa a cui e' attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato puo' rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilita' oltre a quella propria.\n\n9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile o l'unita' organizzativa di cui al comma 9-bis, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla meta' di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.\n\n9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non e' stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.\n\n9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.\n\n------------\nAGGIORAMENTO (14)\nLa L. 18 giugno 2009, n. 69 ha disposto (con l'art. 7, comma 3)che:\n- \"In sede di prima attuazione della presente legge, gli atti o i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, [. . .] sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge\";\n- la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo si applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della suddetta legge 69/2009.\n-le regioni e gli enti locali si adeguano ai termini di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo 2 entro un anno dalla data di entrata in vigore della L. 69/2009."}