Sessione #20
Laura Esposito, Ufficio Segreteria Generale · creata il 25/09/2026 10:49 · 2 messaggi · 6 chiamate a tool
Riapri in chatE' arrivata questa mail sulla casella istituzionale del Comune ed e' stata assegnata a: Anagrafe, stato civile ed elettorale. Da: CONSOLATO LONDRA <CONSOLATOLONDRA@esteri.it> Oggetto: POSTA CERTIFICATA: LUCA DE PATRE - TRASMISSIONE DOMANDA VARIAZIONE AIRE Ricevuta il: 25 settembre 2026, 10:47 --- CONSOLATO GENERALE D'ITALIA LONDRA Codice Sede: 2310103 A. I. R. E. - ANAGRAFE DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO Mod. Cons01 - Tipo di movimento: Aggiornamento - Prot: MAECI|2310103|25/09/2026|0025189-P del 25/09/2026 Indirizzato al Comune di: PORTICI (NA) Iniziativa: LUCA DE PATRE (01/03/1977) Motivazione: VARIAZIONE Data di presentazione della domanda o di iscrizione d'ufficio: 24/09/2026 Cognome: DE PATRE Nome: LUCA Data di nascita: 01/03/1977 Luogo di nascita: NAPOLI (NA) Stato di nascita: ITALIA Sesso: Maschio Stato civile: Coniugato Codice Fiscale: DPTLCU77C01F839T Eventuali cittadinanze estere: Fascicolo schedario consolare: 41-132133-SC Nascita - estremi registrazione/trascrizione atto: Comune: NAPOLI (NA) Anno: 1977 Parte: I Serie: A Numero: 00461 Matrimonio - estremi registrazione/trascrizione atto: Comune: Anno: Parte: Serie: Numero: Indirizzo: 55 Sefton Road Codice postale: SG1 5RJ Città: STEVENAGE Stato: REGNO UNITO Indirizzo e-mail: ldepatre@gmail.com Data di iscrizione all'AIRE: 09/05/2015 Numero distintivo d'iscrizione: E2008-000046 N. foglio di famiglia: FE0001524 Titolo di studio: LAUREA Posizione professionale: Il responsabile del procedimento Marco Sbroscia Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3 DLgs.39/1993 --- Prepara la bozza di risposta al mittente. Prima verifica con i tool la disciplina che regge la richiesta - normativa nazionale e, se il settore e' coperto, la base di conoscenza dell'ente - e poi scrivi la mail. Se per rispondere servono dati che qui non ci sono, scrivilo fuori dalla bozza invece di inventarli.
Analizzo prima la disciplina applicabile e verifico la copertura della base di conoscenza dell'ente.
La base dell'ente non copre il settore anagrafe/AIRE. Recupero la normativa nazionale con parametri espliciti.
Ho abbastanza elementi per procedere. Riepilo la situazione prima della bozza.
Analisi della pratica
Il problema centrale: la comunicazione è indirizzata al Comune di Portici (NA), non al Comune di Roccalveria. Si tratta di un errore di instradamento da parte del Consolato Generale di Londra.
Disciplina applicabile (normativa nazionale):
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- 470/1988, art. 6, comma 7: la comunicazione di variazione AIRE deve essere trasmessa dall'ufficio consolare "al comune italiano competente", cioè al comune presso cui il cittadino è (o era) iscritto in anagrafe. Fonte: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-01-01;470~art6
Dal documento risulta che De Patre è iscritto AIRE dal 09/05/2015 con fascicolo n. E2008-000046: il comune competente è quindi quello che gestisce la sua posizione AIRE, ovvero Portici (NA), come peraltro indicato nello stesso modulo Cons01.
Base di conoscenza dell'ente: il settore anagrafe/AIRE non è coperto dalla base certificata del Comune di Roccalveria. Non posso quindi indicare procedure interne locali.
Cosa serve prima di rispondere: l'indirizzo PEC/istituzionale del Consolato Generale di Londra e, idealmente, quello del Comune di Portici (NA) per il reinoltro. Se li hai, inseriscili nei campi A: e Ccn: della mail.
- Oggetto
- Prot. MAECI|2310103|25/09/2026|0025189-P – Variazione AIRE DE PATRE Luca (C.F. DPTLCU77C01F839T) – Restituzione per errore di instradamento
Consolato Generale d'Italia a Londra All'attenzione del Responsabile del Procedimento Marco Sbroscia
In riferimento alla comunicazione in oggetto, pervenuta a questo Comune in data 25 settembre 2026, si comunica quanto segue.
Il modulo Cons01 trasmesso indica espressamente come destinatario il Comune di Portici (NA), presso il quale il sig. De Patre Luca risulta iscritto all'AIRE (n. iscrizione E2008-000046, foglio di famiglia FE0001524). Il Comune di Roccalveria non è il comune competente per la gestione della posizione anagrafica del cittadino in oggetto.
Si invita pertanto codesto Consolato a voler provvedere al corretto instradamento della pratica al Comune di Portici (NA), come previsto dall'art. 6, comma 7, della L. 27 ottobre 1988, n. 470, che dispone la trasmissione della comunicazione di variazione "al comune italiano competente".
Il presente atto viene restituito senza seguito da parte di questo Ufficio.
Distinti saluti,
L'Ufficiale di Anagrafe Comune di Roccalveria
Note operative:
- Inserire l'indirizzo PEC del Consolato nel campo A: (non disponibile dalla mail ricevuta: verificare sul sito MAECI o rispondere all'indirizzo mittente CONSOLATOLONDRA@esteri.it se è un indirizzo PEC valido).
- Valutare se inviare per conoscenza anche al Comune di Portici (NA) (campo Ccn: o Cc:), in modo che l'ufficio anagrafe competente sia avvertito del disguido e possa, se necessario, sollecitare il Consolato.
- La decisione sul seguito (risposta, archiviazione, eventuale trasmissione d'ufficio a Portici) spetta al funzionario/ufficiale di anagrafe responsabile.
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Tool invocati in questo turno — l'orario e' quello di avvio: le chiamate avviate nello stesso istante sono state eseguite in parallelo
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Output {"errore": false, "output": "**Fonte**: Normattiva-Akn — https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-01-01;470~art6\n\n### Art. 6.\n\n1. I cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all'estero devono farne dichiarazione all'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione.\n\n2. I cittadini italiani che risiedono all'estero alla data dell'entrata in vigore della presente legge devono dichiarare la loro residenza al competente ufficio consolare entro un anno dalla predetta data.\n\n3. I cittadini italiani residenti all'estero che cambiano la residenza o l'abitazione devono farne dichiarazione entro novanta giorni all'ufficio consolare nella cui circoscrizione si trova la nuova residenza o la nuova abitazione.\n\n4. Le dichiarazioni rese dagli interessati devono specificare i componenti della famiglia di cittadinanza italiana ai quali la dichiarazione stessa si riferisce e sono accompagnate da documentazione comprovante la residenza nella circoscrizione consolare.\n\n5. Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari provvedono comunque a svolgere ogni opportuna azione intesa a promuovere la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo, anche sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 5, ed avvalendosi, per quanto possibile, della collaborazione delle pubbliche autorita' locali, per ottenere la segnalazione dei nominativi dei cittadini italiani residenti nelle rispettive circoscrizioni, e dei relativi recapiti.\n\n6. Le notizie recate dalle dichiarazioni sono registrate dagli uffici consolari interessati negli schedari istituiti a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.\nScaduti i termini per la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo, gli uffici consolari provvedono ad iscrivere d'ufficio nei predetti schedari i cittadini italiani che non abbiano presentato le dichiarazioni, ma dei quali gli uffici consolari abbiano conoscenza, in base ai dati in loro possesso.\n\n7. La dichiarazione o, in mancanza di questa, l'iscrizione d'ufficio, contenente i dati previsti dalla presente legge, e' comunicata entro centottanta giorni dall'ufficio consolare al comune italiano competente e, in caso di trasferimento da altra circoscrizione estera, all'ufficio consolare della circoscrizione di provenienza.\n\n8. COMMA ABROGRATO DALLA L. 19 GENNAIO 2026, N. 11.\n\n9. La richiesta agli uffici consolari, da parte dei cittadini italiani residenti all'estero, di atti, documenti e certificati deve essere accompagnata, qualora non siano gia' state rese, dalle dichiarazioni di cui al presente articolo. In mancanza di tali dichiarazioni gli uffici consolari corrisponderanno alla richiesta, provvedendo contestualmente alla iscrizione d'ufficio a norma del comma 6.\n\n9-bis. Gli effetti della dichiarazione resa all'ufficio consolare, ai sensi dei commi 1 e 3, hanno decorrenza dalla data di presentazione della stessa, qualora non sia stata gia' resa la dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero presso il comune di ultima residenza, a norma della vigente legislazione anagrafica. (6)\n\n9-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e all'articolo 19, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che, nell'esercizio delle funzioni, acquisiscono elementi rilevanti che indicano la residenza di fatto all'estero da parte del cittadino italiano, li comunicano al comune di iscrizione anagrafica e all'ufficio consolare competente per territorio rispettivamente per i provvedimenti di competenza, inclusi quelli di cui all'articolo 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.\n\n9-quater. Il comune comunica le iscrizioni e cancellazioni d'ufficio effettuate nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero all'Agenzia delle entrate per i controlli fiscali di competenza.\n\n--------------\nAGGIORNAMENTO (6)\nIl D.L. 25 marzo 2019, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2019, n. 41, ha disposto (con l'art. 16, comma 3) che \"Le dichiarazioni di cui al presente comma presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora ricevute dall'ufficiale di anagrafe hanno decorrenza dalla medesima data\"."}
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