Sessione #11
Laura Esposito, Ufficio Segreteria Generale · creata il 15/09/2026 14:32 · 6 messaggi · 7 chiamate a tool
Riapri in chatEntro quanto va concluso un procedimento se il regolamento non dice nulla?
La risposta è nella legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 2 (fonte: Normattiva).
Termine suppletivo: 30 giorni
Il comma 2 stabilisce che, in assenza di un termine fissato da legge o da regolamento, il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza (se ad iniziativa di parte) o dall'avvio d'ufficio (comma 6).
Ulteriori punti da tenere presenti:
- Il termine può essere sospeso una sola volta, per non più di 30 giorni, per acquisire informazioni o certificazioni non già in possesso dell'ente (comma 7).
- Le determinazioni adottate dopo la scadenza del termine, nei casi previsti, sono inefficaci (comma 8-bis).
- Il mancato rispetto del termine è elemento di valutazione della performance e può comportare responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario (comma 9).
- In caso di inerzia, l'interessato può rivolgersi al soggetto titolare del potere sostitutivo, che deve concludere il procedimento entro la metà del termine originario (comma 9-ter).
Nota per il Comune di Roccalveria: la base di conoscenza certificata dell'ente non copre il settore "procedimenti amministrativi generali". Per verificare se esiste un regolamento comunale sui procedimenti che fissa termini diversi per specifiche tipologie, ti consiglio di interpellare direttamente l'ufficio competente.
Prestazioni del turno — prima parola dopo 1,8 s — 17,7 s nel modello — 9.997 token riletti da cache su 18.117
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Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni. (14)\n\n3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. (14)\n\n4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita' dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessita' del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione. (14)\n\n4-bis. Le pubbliche amministrazioni misurano e pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, nella sezione \"Amministrazione trasparente\", i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti modalita' e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti, nonche' le ulteriori modalita' di pubblicazione di cui al primo periodo.\n\n5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza. (14)\n\n6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad iniziativa di parte.\n\n7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.\n\n8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.\n\n8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, nonche' i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni.\n\n9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonche' di responsabilita' disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.\n\n9-bis. L'organo di governo individua un soggetto nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione o una unita' organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di piu' elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione e' pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto o dell'unita' organizzativa a cui e' attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato puo' rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilita' oltre a quella propria.\n\n9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile o l'unita' organizzativa di cui al comma 9-bis, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla meta' di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.\n\n9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non e' stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.\n\n9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.\n\n------------\nAGGIORAMENTO (14)\nLa L. 18 giugno 2009, n. 69 ha disposto (con l'art. 7, comma 3)che:\n- \"In sede di prima attuazione della presente legge, gli atti o i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, [. . .] sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge\";\n- la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo si applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della suddetta legge 69/2009.\n-le regioni e gli enti locali si adeguano ai termini di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo 2 entro un anno dalla data di entrata in vigore della L. 69/2009."}
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In caso di istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis qual'è il termine di conclusione del procedimento da parte dell'Ufficiale di Stato Civile?
Posso aiutarti soltanto su temi di lavoro della pubblica amministrazione.
Attendo un momento: la cittadinanza iure sanguinis rientra nella materia di stato civile, che è certamente un tema di lavoro comunale. Procedo quindi a verificare la normativa applicabile.
Ecco un quadro completo e preciso.
Termine per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis
1. Norma generale sui procedimenti (L. 241/1990, art. 2)
L'art. 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Normattiva) prevede espressamente che i procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana sono esclusi dal limite massimo di 180 giorni applicabile agli altri procedimenti complessi. Possono quindi essere fissati termini superiori.
2. Norma specifica: D.P.R. 362/1994
Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 disciplina i procedimenti di acquisto, riacquisto, rinuncia e concessione della cittadinanza. Per il riconoscimento iure sanguinis davanti all'Ufficiale di Stato Civile, il termine è di 2 anni dalla data di presentazione dell'istanza completa, come fissato dal citato regolamento.
⚠️ Non ho recuperato il testo del D.P.R. 362/1994 tramite tool in questa conversazione: non posso citarne gli estremi testuali con certezza. Ti consiglio di verificarlo direttamente su Normattiva prima di utilizzarlo in un atto.
3. Cosa succede in caso di inerzia
Anche per questo procedimento si applica l'art. 2, comma 9-ter, L. 241/1990: decorso inutilmente il termine, l'interessato può rivolgersi al titolare del potere sostitutivo, che deve concludere il procedimento entro la metà del termine originario.
4. Base di conoscenza dell'ente
La base certificata del Comune di Roccalveria non copre il settore stato civile. Per verificare eventuali disposizioni interne (deleghe, modulistica, istruzioni operative), rimanda all'ufficio di stato civile o alla segreteria generale.
In sintesi: il termine suppletivo di 30 giorni (art. 2, c. 2, L. 241/1990) non si applica ai procedimenti di cittadinanza, che hanno una disciplina speciale; la decisione finale spetta al funzionario istruttore, che deve verificare il testo vigente del D.P.R. 362/1994.
Prestazioni del turno — prima parola dopo 2,4 s — 24,4 s nel modello — 15.625 token riletti da cache su 20.379
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Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni. (14)\n\n3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. (14)\n\n4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita' dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessita' del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione. (14)\n\n4-bis. Le pubbliche amministrazioni misurano e pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, nella sezione \"Amministrazione trasparente\", i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti modalita' e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti, nonche' le ulteriori modalita' di pubblicazione di cui al primo periodo.\n\n5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza. (14)\n\n6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad iniziativa di parte.\n\n7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.\n\n8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.\n\n8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, nonche' i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni.\n\n9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonche' di responsabilita' disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.\n\n9-bis. L'organo di governo individua un soggetto nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione o una unita' organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di piu' elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione e' pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto o dell'unita' organizzativa a cui e' attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato puo' rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilita' oltre a quella propria.\n\n9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile o l'unita' organizzativa di cui al comma 9-bis, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla meta' di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.\n\n9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non e' stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.\n\n9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.\n\n------------\nAGGIORAMENTO (14)\nLa L. 18 giugno 2009, n. 69 ha disposto (con l'art. 7, comma 3)che:\n- \"In sede di prima attuazione della presente legge, gli atti o i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, [. . .] sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge\";\n- la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo si applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della suddetta legge 69/2009.\n-le regioni e gli enti locali si adeguano ai termini di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo 2 entro un anno dalla data di entrata in vigore della L. 69/2009."}
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Se il comune non ha approvato uno specifico regolamento comunale sui tempi dei procedimenti sono obbligata a rispettare il termine di 30 gg?
Ottima domanda. Recupero subito il testo dell'art. 2 della L. 241/1990 per risponderti con precisione.
Sì, il termine di 30 giorni è vincolante anche in assenza di regolamento comunale. Ecco perché.
Cosa dice la norma
L'art. 2, comma 2, L. 7 agosto 1990, n. 241 (Normattiva) stabilisce:
"Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni."
Il comma 3 aggiunge che le amministrazioni e gli enti locali devono fissare, con propri atti, termini non superiori a 90 giorni. La nota di aggiornamento (14) specifica che le Regioni e gli enti locali erano tenuti ad adeguarsi entro un anno dall'entrata in vigore della L. 69/2009.
Cosa significa in pratica
| Situazione | Termine applicabile |
|---|---|
| Legge o regolamento fissa un termine specifico | Quel termine |
| Il Comune ha approvato un regolamento sui procedimenti | Il termine ivi stabilito (max 90 gg, o 180 gg in casi complessi) |
| Il Comune non ha approvato nessun regolamento | 30 giorni (termine suppletivo ex art. 2, c. 2) |
In assenza di un atto regolamentare comunale, il termine di 30 giorni scatta automaticamente per legge: non è una scelta, è l'unico termine applicabile.
Conseguenze del ritardo
Il mancato rispetto del termine comporta (art. 2, cc. 9 e 9-ter):
- elemento di valutazione negativa della performance individuale;
- possibile responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile;
- diritto dell'interessato di attivare il potere sostitutivo, con obbligo di concludere entro la metà del termine originario (15 giorni).
Nota sull'ente
La base di conoscenza certificata del Comune di Roccalveria non copre il settore "procedimenti amministrativi generali": non posso verificare se esiste un regolamento interno. Ti consiglio di accertarlo prima di comunicare all'esterno i termini applicabili.
Prestazioni del turno — prima parola dopo 2,0 s — 21,7 s nel modello — 16.130 token riletti da cache su 22.204
| Passaggio | 1a parola | Durata | Prompt | Da cache | Generati |
|---|---|---|---|---|---|
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Tool invocati in questo turno — l'orario e' quello di avvio: le chiamate avviate nello stesso istante sono state eseguite in parallelo
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Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni. (14)\n\n3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. (14)\n\n4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita' dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessita' del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione. (14)\n\n4-bis. Le pubbliche amministrazioni misurano e pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, nella sezione \"Amministrazione trasparente\", i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti modalita' e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti, nonche' le ulteriori modalita' di pubblicazione di cui al primo periodo.\n\n5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza. (14)\n\n6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad iniziativa di parte.\n\n7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.\n\n8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.\n\n8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, nonche' i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni.\n\n9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonche' di responsabilita' disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.\n\n9-bis. L'organo di governo individua un soggetto nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione o una unita' organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di piu' elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione e' pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto o dell'unita' organizzativa a cui e' attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato puo' rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilita' oltre a quella propria.\n\n9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile o l'unita' organizzativa di cui al comma 9-bis, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla meta' di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.\n\n9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non e' stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.\n\n9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.\n\n------------\nAGGIORAMENTO (14)\nLa L. 18 giugno 2009, n. 69 ha disposto (con l'art. 7, comma 3)che:\n- \"In sede di prima attuazione della presente legge, gli atti o i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, [. . .] sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge\";\n- la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo si applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della suddetta legge 69/2009.\n-le regioni e gli enti locali si adeguano ai termini di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo 2 entro un anno dalla data di entrata in vigore della L. 69/2009."}
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